Art. 1.

      1. Al fine di adempiere alle esigenze che, nel mutato contesto organizzativo e operativo delle Forze armate, la sanità militare è chiamata a soddisfare e di assicurare un supporto sanitario di consistente e qualificato livello tecnico-professionale al personale militare volontario, nel capo II della legge 23 agosto 2004, n. 226, dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

      «Art. 10-bis. - (Assistenza sanitaria e medico-legale). - 1. Il Servizio sanitario militare assicura alle categorie dei volontari delle Forze armate di cui all'articolo 3 un'assistenza sanitaria e medico-legale efficace e tempestiva, con applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, previste dall'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti libero-professionali tra il Ministero della salute ed i medici generici fiduciari dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, di cui al decreto del Ministro della salute 24 dicembre 2003, n. 399, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2004.
      2. L'espletamento delle attività di cui al comma 1 da parte di personale sanitario militare non comporta oneri per la finanza pubblica. Ad esso si applicano le disposizioni contemplate dal regolamento sul Servizio sanitario militare territoriale di cui al regio-decreto 17 novembre 1932, e le altre disposizioni vigenti in materia».